ART. 1 – COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE-SEDE
c.1
L’Associazione “Avis Comunale Solarino”, Organizzazione di Volontariato OdV, è
costituita dal giorno nove del mese di dicembre dell’anno 1990, tra coloro che
donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio
sangue.
c.2 L’Associazione ha sede legale a SOLARINO in via PIAVE n° 4 ed esplica
la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del comune di
SOLARINO. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso
comune, non comporta modifica statutaria.
c.3 L’Avis Comunale Solarino, che aderisce all’AVIS Nazionale, nonché
all’Avis Regionale, Provinciale, è dotata di piena autonomia giuridica,
patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e
Regionale- o equiparate medesime.
c.4 L’Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS
Nazionale – Rete Associativa Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore
(D.lgs. n. 117/2017).
ART.
2 – SCOPI SOCIALI
c.1 L’Avis
Comunale Solarino è un’associazione di volontariato, apartitica,
aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
c.2 L’Avis
ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione
– volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa
come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo,
che configura il donatore come promotore di un primario servizio
socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella
comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e
civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa
pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’Avis
Nazionale, Provinciale, Regionale alle quali è associata nonché del Servizio
Sanitario Nazionale, si propone di :
- Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo
il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello
Nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la
promozione per il buon utilizzo del sangue;
- Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei
cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- Promuovere
l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali
di interesse sociale con finalità educative;
- Favorire l’incremento della propria base associativa;
- Promuovere lo sviluppo del volontariato e
dell’associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- Promuovere partenariati e protocolli di
intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti
privati;
- Svolgere
ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui
al successivo art. 3 del presente Statuto.
ART. 3 –ATTIVITA’
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art.2 del presente Statuto, L’Avis Comunale – coordinandosi con l’AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale o equiparata e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.
In
particolare svolge le seguenti attività:
- Attività di chiamata con l’utilizzo di mezzi di
comunicazione di massa, telefono, lettere, etc.;
- Attività di raccolta mediante l’utilizzo di unità di
raccolta fisse, temporanee o unità mobili;
- Promuove e organizza campagne di comunicazione
sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le
attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- Collabora con le altre associazioni di settore e con
quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi della donazione del
midollo osseo;
- Promuove la conoscenza della finalità associative e
delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché
la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le
finalità indicate dall’AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale attività di formazione nelle materie di propria
competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare
riferimento al mondo della scuola delle Forze armate;
- Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di
fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca
scientifica;
- Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni
Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati.
- Può partecipare, inoltre, all’Organizzazione di
Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare
approvata da AVIS Nazionale
c.1 bis L’Avis Comunale Solarino svolge, in coordinamento con
l’Avis Provinciale di Siracusa ed in attuazione delle direttive della medesima,
attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano
costituite altre associazioni Avis.
c.2 L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto
alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati
dall’art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di
raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza
nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
c.3 L’Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa
Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell’attività di
coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi
dell’art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.
ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA
c.1 È socio
dell’Avis Comunale Solarino chi dona periodicamente il proprio sangue ed
emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni
di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità
alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con
continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.
c.2 Il
numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di
riconosciuta validità in ambito associativo non può superare1/6 del numero dei
donatori periodici dell’Avis Comunale medesima
c.3
L’adesione all’Avis Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di
cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza
dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.4 L’adesione
del socio all’Avis Comunale comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS
Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e Regionale o equiparate.
c.5 La
partecipazione del socio alla vita associativa non può a termine, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 5.
c.6 La
qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o
legatari.
c.7 Ogni
socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa
all’Assemblea Comunale degli associati con diritto di voto ed è eleggibile alle
cariche sociali.
ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 La qualifica di socio si perde per :
- Dimissioni;
- Cessazione dell’attività donazionale o di
collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- Espulsione per gravi inadempienze agli obblighi
derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per
immoralità e comunque per atti che danneggiano l’Associazione e i suoi membri;
c.2 In
presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente
articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento
motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro
il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30
giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in
osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionale.
c.4 Il
provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30
giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei
Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell’art. 16 dello
statuto dell’AVIS Nazionale.
c.5 In caso
di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio
Direttivo Comunale, il socio espulso
perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione
definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e
aditi.
c.6 Il
provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente
articolo estromette il socio dall’Avis Comunale, da quella Provinciale e
Regionale e dall’AVIS Nazionale.
c.7 La
perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di
recesso, comporta per l’Associazione l’assoluto divieto di utilizzare la
denominazione AVIS e l’obbligo di destinare il patrimonio con le modalità
previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l’efficacia della perdita
della qualifica decorre dall’effettiva devoluzione del patrimonio da parte
dell’associazione.
ART. 6 – ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI
c.1 L’Avis Comunale può istituire un albo di benemeriti, nel
quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno
contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno,
allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati
tali dal Consiglio Direttivo Comunale.
c. 2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà
attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico
e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti
all’ambito di attività associativa.
ART. 7 – ORGANI
c.1 Sono organi
di governo dell’Avis Comunale:
- l’Assemblea Comunale degli Associati;
- il Consiglio Direttivo Comunale;
- il Presidente e il Vicepresidente;
c.2 Sono
organi di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti o,
laddove istituto, l’Organo di controllo.
ART. 8 – L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è
costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea
medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto
provvedimento di espulsione.
c.2
Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base
eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base
medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti
legali o dei Vicepresidenti.
c.3 Ogni
socio ha diritto a un voto
c.4 In caso
di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio
potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta da un altro socio.
c.5 Ciascun
associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle
associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque
associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
c.6
L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una
volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio
consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la
ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
c.7 L’Assemblea
si riunisce inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria
competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei
casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché
ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto
congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti.
c.8
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto
pervenuto almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza,
a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due
giorni prima.
c.9 In prima
convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno
la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all’art.
24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che
risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data
dell’assemblea.
c.10 Le
deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza
dei soci presenti.
c.11 Per
deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
c.12 Nel
caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende
respinta.
c.13 Alle
sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i
componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti/dell’Organo di controllo.
c.14
Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che
riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non
partecipano al voto.
c.15 Della
convocazione dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione all’Avis
Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
c.16 Può
essere previsto l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle
forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare
l’identità dell’associato che partecipa e vota.
ART. 9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI
ASSOCIATI
c.1 Spetta
all’Assemblea:
- l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato
da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo
Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal
Consiglio Direttivo Comunale;
- l’approvazione delle linee di indirizzo e delle
direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e la crescita
dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio
Direttivo Comunale;
- la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci
nell’Assemblea Provinciale o equiparata sovraordinata;
- la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti;
- la
nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti/organo di controllo;
- l’approvazione
delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- la formulazione all’Assemblea Provinciale della
proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Provinciale;
- lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del
Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno tre quarti degli associati;
- la nomina dei liquidatori
- la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
- ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per
legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli
Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
c.1 Il consiglio
Direttivo Comunale è composto da membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli
Associati nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.
c.2 Il
Consiglio Direttivo Comunale, cosi formato, elegge al proprio interno il
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere – che, per delibera
del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario – i quali
costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione
delle delibere del Consiglio medesimo.
c.3 Il
Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte
l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per
l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli
Associati nei termini di cui al comma 6 dell’art.8 e in via straordinaria su
richiesta dei 2/3 i componenti il Consiglio direttivo ed ogni qualvolta venga
formalmente e motivatamente richiesto dal Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti.
Inoltre potrà
provvedere le variazioni di bilancio – ove giudicato necessario e/o opportuno –
tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato
dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto degli equilibri di
bilancio e finanziari e comunque entro i limiti delle maggiori o minori entrate
previste.
c.4 La
convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno
otto giorni prima e, in caso d urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta
elettronica inviato almeno due giorni prima.
c.5 Le
sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei
consiglieri.
c.6 Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione
per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statuaria da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea comunale, per le quali occorre il
voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
c.7 In caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
c.8 La
mancata partecipazione alla sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre
volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal
Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del
verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza
assenza.
c.9 Nel caso
in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri,
nell’ordine subentrano i nuovi eletti, fino al numero corrispondente a quello
dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
c.10 Ove i
non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non
possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla
sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in
regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso
mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà
al rinnovo dell’intero Consiglio.
c.11 I
Consiglieri cosi nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
c.12
Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei
Consiglieri, decade l’intero Consiglio.
c.13 Al
Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati,
per legge o per statuto, all’Assemblea
Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di
quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od
opportuna per i raggiungimenti dei fini statutari.
c.14 Il
Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresi’, ove ritenuto necessario e/o
opportuno, nominare un Direttore Generale e/o Amministrativo, fissandone con
apposita delibera competenze, funzioni, compensi, e durata dell’incarico.
c.15 Il
direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del
Consiglio Direttivo Comunale – fatta eccezione per quelle in cui vengano
trattate questioni che li riguardino – con voto consultivo.
c.16 Il
Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo –
composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale
verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.
c.17 Nei
casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente
il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e nei quorum costitutivi e
deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett.
d) del 2° comma dell’art.11.
c.18 I
poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati,
dall’organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza,
al Comitato.
ART. 11 – IL PRESIDENTE
c.1 Il
Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno,
presiede l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale
di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al
Presidente spetta, inoltre:
- convocare e presiedere l’Assemblea Comunale
degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza,
nonché formulare l’ordine del giorno;
- curare l’esecuzione e l’attuazione delle
delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
- proporre al Consiglio Direttivo Comunale i
nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore
dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di
consulenza;
- assumere, solo in casi di urgenza, i
provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo
Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in
occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni
successivi.
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal
Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è
sostituito dal Vicepresidente.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai
terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.
ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti
nominati
dall’Assemblea
Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
c.3 Il Collegio dei Revisori dei conti esamina i bilanci e formula in
apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro
compito attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea degli
Associati, senza diritto di voto.
c.5 I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del
Consiglio Direttivo.
c.6 Ove la situazione economica-finanziaria dell’Associazione non dovesse
ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio
Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale degli Associati di
provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore.
ART. 13 – L’ORGANO DI CONTROLLO
c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria
nei casi previsti dall’art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L’Organo di controllo,
se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci.
Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L’organo di controllo
rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente
devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I
restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli
iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della
giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o
giuridiche
c.2 L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con
riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
c.3 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia
nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in
cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
c.4 L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8
del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale
sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del
D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
c.5 Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.
c.6 I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal
fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull’andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 14 – PATRIMONIO
c. Il patrimonio dell’Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed
immobili.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
- il reddito del
patrimonio;
- i contributi
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- i contributi di
organismi internazionali;
- i rimborsi
derivanti da convenzioni;
- le oblazioni, le
donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti –
soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il
potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o
settoriali;
- ogni altro
incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali
svolte dall’Avis Comunale.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento,
all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione,
nel rispetto dei propri scopi sociali.
c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n.
117/2017..
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati
unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi
dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 15 – RISORSE
c.1 L’Associazione può trarre le risorse economiche
necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività
da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati,
donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta
fondi nonché delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, del presente
Statuto.
ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio
Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell’anno successivo che verrà
ratificato entro il mese di febbraio dall’Assemblea Comunale degli Associati,
la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno
precedente.
c.3 L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017,
deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri,
dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,
l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie.
c.4 Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà
depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
ART. 17 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
c.1 L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti
libri sociali:
- Il
libro degli associati o aderenti;
- il
libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- il
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono
essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione,
dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a
cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono
tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di
esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta
al Presidente
ART. 18 – CARICHE
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite,
fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti esterni all’associazione e dell’Organo di controllo, se esterni
all’associazione.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso
delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere non
possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel
computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi
interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato
disposto dai commi 9, 10 e 12 dell’art.10, salvo che i mandati medesimi siano
stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
c.4 Su approvazione dell’Assemblea, tenuto conto delle esigenze del proprio
territorio, potrà prevedersi una deroga in ordine alla ineleggibilità per più
di due mandati consecutivi.
c.5 Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono
scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri
associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica
l’articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono
avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici.
c.6 L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n.
117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio
sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché
ai dirigenti.
ART. 19 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento dell’Avis Comunale può avvenire con delibera
dell’Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo
Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi
componenti.
c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale
(RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’Avis di livello
immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità
analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale.
ART. 20 – RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme
dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, dell’Avis Regionale e
dell’Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo
settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti
in materia.
ART. 21 – NORMA TRANSITORIA
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi
di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’Avis Nazionale.
c.2 I
titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro
personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto
la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell’art. 18 del presente
Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata
abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da
esse derivante oggi vigente.
Sommario
Art. 1
|
Costituzione – Denominazione
– Sede
|
1
|
Art. 2
|
Scopi Sociali
|
1
|
Art. 3
|
Attività
|
1
|
Art. 4
|
Soci e vita associativa
|
2
|
Art. 5
|
Perdita della qualifica di
Socio
|
3
|
Art. 6
|
Albo comunale dei
Benemeriti
|
3
|
Art. 7
|
Organi
|
4
|
Art. 8
|
L’Assemblea comunale degli
Associati
|
4
|
Art. 9
|
Competenze dell’Assemblea
comunale degli Associati
|
5
|
Art. 10
|
Il Consiglio Direttivo
Comunale
|
5
|
Art. 11
|
Il Presidente
|
6
|
Art. 12
|
Collegio dei Revisori dei
Conti
|
7
|
Art. 13
|
L’Organo di Controllo
|
7
|
Art. 14
|
Patrimonio
|
8
|
Art. 15
|
Risorse
|
8
|
Art. 16
|
Esercizio Finanziario
|
8
|
Art. 17
|
Libri dell’Associazione
|
9
|
Art. 18
|
Cariche
|
9
|
Art. 19
|
Estinzione e scioglimento
|
9
|
Art. 20
|
Rinvio
|
10
|
Art. 21
|
Norma transitoria
|
10
|